Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Informazioni sull'accesso civico

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione pur avendone l'obbligo (art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013).

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

  • Dott. Alfredo Mesiano, email  rpct@unical.it, tel. +39 0984-493877.

Modalità di esercizio

L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione, non richiede motivazione ed è gratuito. L’istanza deve identificare i documenti, i dati o le informazioni che ne costituiscono l’oggetto e va presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) secondo una delle seguenti modalità:

  • a mezzo posta con raccomandata r.r., indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza presso Università della Calabria, Via Pietro Bucci 87036 Rende CS;
  • a mano, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con consegna all’Ufficio Protocollo - Settore Gestione documentale e privacy –presso Università della Calabria, Via Pietro Bucci 87036 Rende CS;
  • all’indirizzo di posta elettronica ordinariarpct@unical.it;
  • per via telematica al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmessa all’indirizzo PEC: amministrazione@pec.unical.it;
  • modulo online per l’inoltro della richiesta di accesso civico attraverso il Portale Amministrazione Trasparente.

L’istanza è valida se sottoscritta mediante firma digitale il cui certificato sia in corso di validità e sia rilasciato da un certificatore qualificato; se sottoscritta mediante firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità; se trasmessa dall’Istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Il procedimento

Il RPCT trasmette la richiesta al Dirigente responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica il dato, il documento o l’informazione mancante nella sezione Amministrazione Trasparente del portale di Ateneo e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Riesame

In caso di inerzia, ritardo o mancata comunicazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, il richiedente potrà rivolgere l’istanza al soggetto titolare del potere sostitutivo, la Direttrice Generale Dott.ssa Giancarla Masè, tel. +39 0984-496827.

A fronte dell’inerzia o avverso la decisione del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) secondo quanto disposto dal Codice del Processo Amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.

Modulistica:

Accesso civico semplice (ODT)

Accesso civico semplice (PDF)

Accesso civico semplice titolare potere sostitutivo (ODT)

Accesso civico semplice titolare potere sostitutivo (PDF)

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti indicati dalla legge (art. 5, c. 2, D.lgs. n. 33/2013). 

Modalità di esercizio

L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuito e non richiede motivazione. L’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti in modo da permettere all’amministrazione di individuarli agevolmente.

L’istanza di accesso civico generalizzato va presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • a mezzo posta con raccomandata r.r., indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza presso Università della Calabria, Via Pietro Bucci 87036 Rende CS;
  • a mano, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con consegna all’Ufficio Protocollo - Settore Gestione documentale e privacy –presso Università della Calabria, Via Pietro Bucci 87036 Rende CS;
  • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (link alle Strutture dell’Ateneo);
  • all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: rpct@unical.it oppure a trasparenza@unical.it;
  • per via telematica al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmessa all’indirizzo PEC: amministrazione@pec.unical.it;
  • modulo online per l’inoltro della richiesta di accesso civico generalizzato attraverso il Portale Amministrazione Trasparente.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non consentire di identificare l’oggetto dell’istanza.

L’istanza è valida se sottoscritta mediante firma digitale il cui certificato sia in corso di validità e sia rilasciato da un certificatore qualificato; se sottoscritta mediante firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità, trasmessa dall’Istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Il procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 5-bis, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ateneo ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.

Riesame

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, oppure presentare ricorso al giudice amministrativo.

Modulistica:

Accesso civico generalizzato - FOIA (ODT)

Accesso civico generalizzato - FOIA (PDF)

Opposizione del controinteressato alla richiesta di Accesso civico generalizzato - FOIA (ODT)

Opposizione del controinteressato alla richiesta di Accesso civico generalizzato - FOIA (PDF)

Richiesta di riesame accesso civico FOIA (ODT) 

Richiesta di riesame accesso civico FOIA (PDF)

Riesame del controinteressato in materia di accesso civico generalizzato (ODT)

Riesame del controinteressato in materia di accesso civico generalizzato (PDF)

 

 

Registro Accessi 2021

Registro Accessi 2020

Registro Accessi 2019

Contenuto inserito il 30-01-2020 aggiornato al 28-07-2022
  • L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
    Accesso civico semplice

  • L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
    Accesso civico generalizzato

    Se si possiedono le credenziali, l'accesso è consentito anche tramite SPID


  • La tua richiesta è stata respinta?
    Richiedi il riesame

  • Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
    Visualizza il registro

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